GIOVANI ECOLOGISTI ROCCABERNARDA (KR)


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STATUTO GIOVANI ECOLOGISTI

STATUTO

STATUTO
Dell'Associazione
"GIOVANI ECOLOGISTI"


Denominazione
Art. 1
Il presente statuto disciplina l'associazione con la denominazione "Giovani Ecologisti".

Sede
Art. 2
L'associazione ha sede in Roccabernarda, via Borrelli.

Durata
Art. 3
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Scopi
Art. 4
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apolitica e non ha scopo di lucro.
In particolare l'associazione intende:
1. Perseguire finalità educative, culturali,sportive, ricreative, folkloristiche e naturalistiche attraverso la gestione di attività programmate con modalità diverse a seconda delle esigenze del caso;
2. Gestire, anche a seguito di convenzioni con l'Ente locale, immobili e strutture per il conseguimento di finalità di utilità sociale;
3. Promuovere la valorizzazione e la conoscenza ambientale anche attraverso visite guidate, corsi di educazione ambientale e di formazione;
4. Organizzare campi estivi per bambini, ragazzi e adulti per conoscere meglio l'ambiente naturale e interagire con esso in maniera più armonica;
5. Promuovere attività sociali di carattere ambientale rivolte particolarmente a categorie svantaggiate;
6. Promuovere attività di prevenzione di fenomeni di disadattamento e devianza con minori ed adolescenti;
7. Realizzazione di progetti ed opere finalizzati alla conoscenza globale ed alla fruibilità dell'ambiente;
8. Favorire la socializzazione, lo stare insieme nel rispetto reciproco e nel rispetto delle regole;
9. Realizzazione di materiale documentativo e divulgativo sulle ricchezze storico-ambientali e altro anche con supporto si conferenze, seminari, dibattiti, mostre e feste, ecc.
10. Acquisire conoscenze e abilità necessarie per attività in ambiente naturale;
11. Praticare attività ludico-sportive in luoghi e scenari molto belli del nostro territorio;
12. Favorire la difesa dell'ambiente e della biodiversità da tutti i degradi;
13. Favorire la diffusione di una cultura ecologica, che non limiti solamente l'ecologia a protezione di particolari aree limitate, ma recuperi quel rapporto tra l'uomo e la natura di cui la civiltà moderna non vuole tener conto;
14. La promozione di una società più sobria, attenta ai diritti delle generazioni future e alla preservazione degli ecosistemi;
15. Contribuire alla pianificazione del territorio, alla riqualificazione urbana, con particolare attenzione al monitoraggio ambientale, alle tecniche di bioingegneria e al verde pubblico.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà tra l'altro svolgere breve attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di quelle discipline e tecniche di cui farà uso.
L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'associazione s'impegna ad escludere dall'elenco dei soci coloro i quali dovessero non risultare idonei a essere iscritti nello stesso elenco per ragioni legali e/o di decenza pubblica.

Art. 5
L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari, oppure associarsi con altre istituzioni.

Soci
Art. 6
Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che sono ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione stessa e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare la quota associativa annua che viene determinata dall'assemblea. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7
La quota associativa annua è intrasmissibile, ed eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 8
Il socio può sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione del socio non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 cod. civ., ovvero per mancato versamento della quota associativa annua. I soci receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Patrimonio
Art. 9
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
1. Contributi degli aderenti;
2. Contributi di privati;
3. Contributo dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. Contributi di organismi internazionali;
5. Liberalità e lasciti testamentari;
6. Rimborsi derivanti da convenzioni;
7. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Organi dell'associazione
Art. 10
Sono organi dell'associazione:
" L'Assemblea dei soci;
" Il Consigli Direttivo;
" Il Presidente del Consiglio Direttivo;
" Il Vice Presidente;
" Il Segretario;
" Il Tesoriere;
" Lo Staff Sanitario;
" Il Presidente Onorario dell'Associazione
Assemblea
Art. 11
L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui al precedente art. 6 ed è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'assemblea è altresì convocata ogni qual volta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei soci.
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
" La relazione del consiglio direttivo sull'andamento della gestione dell'associazione;
" Il bilancio dell'esercizio finanziario.
L'assemblea delibera inoltre in merito:
" All'ammontare della quota associativa annua;
" All'esclusione dei soci;
" Alla nomina del consiglio direttivo;
" Ad altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente
Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Art.12
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art.13
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, purché questi non sia membro del consiglio direttivo, conferendogli delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di due soci.

Art.14

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le deliberazioni di modifica del presente statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere adottate con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere adottata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Consiglio direttivo
Art.15
L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un consiglio direttivo composto da un minimo di tre
ad un massimo di nove membri. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso nella prima riunione nomina al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere. Può essere nominato un presidente onorario.
Tutte le cariche sono gratuite e l'assemblea può deliberare soltanto il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni.

Art.16
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri .
Esso è presieduto dal presidente ovvero, in sua assenza, dal vice presidente ovvero, in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Art.17
Al consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al presidente ovvero ad uno o più dei suoi membri.
In particolare il consiglio direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, delibera sull'ammissione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'associazione stessa.

Art.18
Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e provvede nei casi urgenti, con l'obbligo di informare il consiglio direttivo nella prima riunione;
ha facoltà di:
" Riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, in nome e per conto dell'associazione, somme di qualsiasi importo e per qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie;
" Nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione;
" Nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
In caso di assenza od impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano di diritto al vice presidente. Il concreto esercizio delle attribuzioni stesse da parte del vice presidente attesta di per sé, di fronte ai terzi (e senza pregiudizio dell'eventuale responsabilità del vice presidente di fronte all'associazione) l'assenza o l'impedimento del presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità al riguardo.

Art.19
Il segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del consiglio direttivo.

Art.20
Il tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed espleta il servizio di cassa, tenendo aggiornata la contabilità.

Art.21
L'associazione si avvale di uno staff sanitario visto che sono previste, durante il corso dell'anno delle uscite in campeggio. Considerato,quindi, che ci si trova a contatto con la natura, si potrebbero verificare dei piccoli problemi che necessitano di un intervento sul posto. Ciò esenta lo staff su indicato da eventuali problematiche serie, per le quali bisogna ricorrere, ovviamente, agli organi competenti (118, ospedali, ecc.).
Lo staff sanitario è composto da un numero variabile che va da tre a cinque membri, e prevede le seguenti figure:
" Coordinatore
" Assistenti

Esercizio finanziario e bilancio
Art.22
L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il consiglio direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
La bozza del bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.



Art.23
E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Scioglimento e liquidazione
Art.24
L'associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea o per inattività dell'assemblea stessa protratta per oltre due anni.
L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme applicabili
Art.25
Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le norme del libro I, titolo II, del codice civile nonché quelle previste dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Firmato:
Salvatore Calzone, Antonio Rizza, Mangione Domenica, Angela Pugliese, Salvatore Fonte, Leonardo Pulerà, Antonio Pugliese, Teresa Bilotta, Angela Macrì, Antonio Andreoli, Carlo Perri Notaio, segue impronta sigillo.





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